- 05 giugno 2015

Normative - numero civico

La normativa di riferimento per la numerazione civica è la Legge del 24 dicembre 1954 n. 1228 concernente l'ordinamento delle anagrafi della popolazione esistente ed in particolare il Regolamento Anagrafico Nazionale approvato con Decreto del Presidente della Repubblica il 30 maggio 1989 n. 223. In particolare alla numerazione civica fa riferimento l'articolo 42, mentre l'articolo 43 definisce gli obblighi dei proprietari dei fabbricati. L'articolo 47 norma le revisioni della toponomastica delle aree di circolazione che il Comune deve effettuare d'ufficio indipendentemente dalle richieste di assegnazione del numero civico in conformita con le modalità tecniche stabilite dall'Istituto centrale di statistica. I Comuni sono liberi di normare le dimensioni e le sembianze delle targhette con il numero.

Senza numero civico

I locali che sono senza numero civico sono indicati dall'acronimo s.n.c. ed in genere sono locali ai quali il Comune non l'ha ancora attribuito perché l'edificio non presenta, in caso di nuova costruzione o ristrutturazione il certificato di abitabilità - agibilità o perché l'edificio è abusivo. Nei lavori che precedono il censimento della popolazione con ricorrenza decennale, il Comune è obbligato ad effettuare una revisione della numerazione civica per conformare eventuali nuove aperture di strade, demolizioni e simili. In questa sede il carattere abusivo dei manufatti non sarà preso in considerazione e verrà assegnato il numero civico, senza di esso l'indirizzo e la localizzazione spaziale risulta incompleta e non censibile e la sua mancata apposizione prevede una sanzione amministrativa dettata dal Regolamento Edilizio.

Assegnazione numero civico

La numerazione civica procede secondo la successione dei numeri naturali, seguiti da lettere maiuscole dell’alfabeto qualora non siano stati riservati civici per nuove edificazioni o vengano aperti nuovi accessi tra civici consecutivi. Non è possibile attribuire una numerazione civica a un’area di circolazione che non sia stata precedentemente denominata. Le disposizioni per l’attribuzione del prevedono per le aree a sviluppo lineare i numeri pari a destra, i dispari a sinistra, dal centro città verso la periferia. Per le aree a circolazione poligonale,ad esempio piazze, numerazione progressiva a partire da sinistra, dal centro città verso la periferia mentre per le località prive di regolare rete stradale numerazione a spirale a partire dal centro città verso la periferia. Di norma il numero civico deve essere collocato a fianco della porta di ingresso, a destra di chi lo guarda dallo spazio pubblico, per le facciate a un’altezza variabile da 2 a 3 metri, per i cancelli in prossimità della sommità.

Attribuzione numero civico

I proprietari degli immobili, a conclusione dei lavori e comunque non oltre la richiesta del certificato di agibilità o la presentazione di dichiarazioni equivalenti, richiedono all’Amministrazione comunale l’attribuzione del numero civico definitivo, o eventualmente la conferma o la soppressione dello stesso usando la modulistica predisposta da ogni singolo Comune. Ai fini dell’allestimento del cantiere per gli interventi di nuova costruzione può essere richiesta l’assegnazione del civico esterno provvisorio. Entro 15 giorni dalla presentazione della domanda di attribuzione, conferma, soppressione, l’ufficio toponomastica, con eventuale sopralluogo per verificare la corretta attribuzione della numerazione civica, provvede ad approvare la richiesta. Oltre ai numeri civici esterni la numerazione deve coinvolgere anche l'interno dell'edificio secondo le tecniche dell'Istituto centrale di statistica messe in opera dai vari Comuni.

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