Redazione - 14 gennaio 201514 gennaio 2015
L'agevolazione prima casa, prevista dalle varie normative in vigore può anche essere fruita dagli eredi o da coloro che ricevono in donazione un immobile da adibire ad abitazione principale.
Redazione - 14 gennaio 201514 gennaio 2015
In caso di successione oppure di donazione a titolo gratuito di un immobile è possibile usufruire delle agevolazioni previste per la prima casa, con una aliquota inferiore rispetto a quella ordinaria per il calcolo dell'imposta di registro, ed una tariffa agevolata per le imposte catastali ed ipotecarie dovute in una misura fissa pari a 200 euro. Naturalmente l'agevolazione prima casa per successione si applica solamente se gli eredi o i beneficiari della donazione soddisfano determinati requisiti individuati dalla normativa vigente in materia di trattamento fiscale. Uno degli aspetti fondamentali da considerare è che i requisiti previsti devono essere tutti rispettati contemporaneamente. Non è sufficiente soddisfarne solo alcuni, sia che il beneficiario sia una persona singola o una pluralità di individui, anche se in questo ultimo caso basta che uno solo dei soggetti soddisfi i requisiti perché anche tutti gli altri possano usufruire dell'agevolazione.
I requisiti richiesti dalle normative vigenti per poter usufruire della agevolazione prima casa in caso di successione sono i seguenti: come prima cosa gli immobili devono essere adibiti ad abitazione e pertanto risultano esclusi tutti quelli adibiti in tutto o in parte ad ufficio ad altri usi, in base alla classificazione catastale ma non devono nemmeno essere classificati come abitazioni di lusso, incluse le pertinenze. Inoltre l'immobile deve trovarsi nel Comune dove il beneficiario ha la residenza oppure stabilisca la propria residenza entro diciotto mesi dalla data di apertura della successione o della donazione. Da notare che si ha diritto all'agevolazione anche se il soggetto si è trasferito all'estero per lavoro oppure se è emigrato. Infine il beneficiario non deve essere proprietario di un'altra abitazione nello stesso Comune in cui si trova l'immobile per il quale ha usufruito dell'agevolazione.
L'agevolazione prima casa per donazione ha le stesse caratteristiche di quella in caso di successione e richiede gli stessi requisiti per i beneficiari, anche se si tratta di donazione da genitori a figli. Tuttavia nel caso in cui si effettuasse una donazione entro i cinque anni di possesso della prima casa, per la quale si era goduto dell'agevolazione, si perderebbe tale diritto dovendo restituire la differenza tra la minore imposta pagata e quella ordinaria più eventuali sanzioni. La perdita del diritto alla agevolazione avviene anche in caso di rivendita dell'immobile entro i cinque anni, come chiarito in ultimo dalla Risoluzione della Agenzia delle Entrate 15/03/2011, n. 33/E. Infine nel caso dei coniugi non è rilevante se entrambi i coniugi abbiano spostato la residenza oppure no perché ciò che conta è la destinazione d'uso dell'immobile.
La stessa Risoluzione della Agenzia delle Entrate 15/03/2011, n. 33/E chiarisce anche l'ambito di applicazione nel caso in cui gli eredi o i beneficiari di un atto di donazione siano più soggetti. In questo caso per avere diritto alla agevolazione è sufficiente che uno solo dei soggetti soddisfi tutti i requisiti previsti dalla normativa perché tutti gli altri possano beneficiarne. Allo stesso modo la decadenza dal beneficio da parte del soggetto dichiarante comporta la decadenza di tutti gli altri, mentre la relativa sanzione colpirà solamente il soggetto che ha causato tale fatto. Se invece la perdita dei requisiti riguarda uno degli altri coeredi o beneficiari, non è prevista alcuna conseguenza a carico dei restanti soggetti, nè alcuna sanzione. In questa situazione le imposte ordinarie saranno eventualmente dovute solo su altri immobili in possesso degli eredi o dei beneficiari della donazione.