Coronavirus: Sospensione Rate Mutui Prima Casa

- 08 aprile 2020

Decreto Cura Italia, cosa prevede per i mutui

Il 28 marzo 2020 il Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ha firmato il decreto che integra il regolamento del Fondo di Solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa. Per comprendere meglio, bisogna fare un piccolo passo indietro.

Il cosiddetto Fondo Gasparrini è stato istituito nel 2007 e prevede la possibilità, per i titolari di un mutuo fino a 250mila euro, relativo all’acquisto della prima casa, di ottenere una sospensione per 18 mesi del pagamento delle rate in caso di situazioni di temporanea difficoltà. Il Fondo sostiene il 50 per cento degli interessi che maturano nel periodo della sospensione.

Fra le misure inserite nel Decreto legge 18/2000, ribattezzato Cura Italia e finalizzato ad alleviare le grandi difficoltà economiche derivanti dall’emergenza Coronavirus, figurano anche un rifinanziamento pari a 400 milioni di euro del Fondo in questione e l’ampliamento delle categorie dei beneficiari.

Chi può richiedere la sospensione delle rate

Prima del Decreto Cura Italia, il Fondo Gasparrini era accessibile in caso di:

  • Cessazione del rapporto di lavoro subordinato, fatta eccezione per la risoluzione consensuale, la risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, dimissioni del lavoratore non per giusta causa.
  • Cessazione dei rapporti di lavoro “atipici”, fatta eccezione per la risoluzione consensuale, il recesso datoriale per giusta causa, il recesso del lavoratore non per giusta causa.
  • Morte o riconoscimento di handicap grave di un titolare del mutuo, ovvero di invalidità civile non inferiore all'80 per cento.


Dinanzi all’emergenza Covid-19, il Governo ha esteso l’operatività del Fondo anche ai lavoratori dipendenti in cassa integrazione per almeno trenta giorni consecutivi e a quelli che hanno visto il proprio orario di lavoro ridursi complessivamente per una percentuale pari al 20 per cento, sempre per almeno trenta giorni di seguito.

Si aggiungono i lavoratori autonomi e i professionisti che abbiano subito un calo del fatturato significativo, cioè superiore al 33 per cento rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre del 2009. Naturalmente restano confermati anche i casi iniziali.

Ma per quanto tempo viene sospeso il mutuo? Sono stati stabiliti degli scaglioni. Chi non lavora o subisce riduzioni dell’attività lavorativa per un periodo compreso fra i 30 e i 150 giorni, ha diritto a una sospensione del mutuo di sei mesi.

Chi resta fermo o deve ridurre l’attività per un periodo compreso fra i 151 e i 302 giorni può non pagare il mutuo per 18 mesi.

Come inoltrare la richiesta

Per richiedere la sospensione del mutuo bisogna compilare in ogni sua parte l’apposito modulo, scaricabile tramite il sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze o tramite il sito di Consap Spa (che gestisce il Fondo stesso), e consegnarlo alla banca che l’ha concesso.

Specifichiamo che fino al termine dell’emergenza Coronavirus non sarà necessario presentare l’Isee, cioè l’indicatore della situazione economica equivalente, e potranno presentare la domanda anche coloro che in passato abbiano giù usufruito dell’agevolazione, a patto che le rate degli ultimi 3 mesi risultino versate regolarmente.

Gli autonomi e i professionisti, per accedere al congelamento, dovranno munirsi anche di un’autocertificazione che dimostri un calo del fatturato medio giornaliero superiore al 33 per cento rispetto al fatturato medio giornaliero dell’ultimo trimestre del 2019.

La sospensione del pagamento delle rate di mutuo non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e deve avvenire, prendete nota, senza la richiesta di garanzie aggiuntive.

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