- 29 giugno 2015

Detrazione del 50

La detrazione del 50% sulle ristrutturazioni è entrata "a regime" dall'anno 2002. Infatti, il TUIR (DPR 917/86), all'art 16-bis, annovera quest'agevolazione tra gli oneri detraibili in pianta stabile. Quindi, salvo improvvisi dietrofront, si può sempre contare su questo bonus fiscale; quello che viene modificato, con interventi legislativi specifici a cadenza annuale, è la sua misura, le condizioni e le modalità per ottenerlo. La recente normativa ha stabilito, per tale detrazione, un'aliquota "potenziata", che passa dall'originario 36% al 50%. Pertanto, nella dichiarazione dei redditi che andrà presentata il prossimo anno, sarà possibile dedurre il 50% delle spese, pagate nel 2014, per interventi di restauro, ristrutturazione, risanamento (anche a seguito di eventi calamitosi) e manutenzione straordinaria (comprese le opere per l'abbattimento delle barriere architettoniche, per la bonifica dell'amianto, per la sicurezza sismica e antistatica e per l'installazione di sistemi di sicurezza anti-intrusione), eseguiti sulla casa e sulle pertinenze. Per le opere che interessano parti comuni condominiali, sono agevolabili anche le spese per la manutenzione ordinaria.

Detrazione del 65

Se gli interventi che sono in corso, o stanno per essere iniziati, su un immobile non rientrano in quelli agevolabili con detrazione del 50%, potrebbero beneficiare di un'altra detrazione: l'agevolazione del 65% delle spese per opere, eseguite su edifici esistenti, finalizzate al risparmio energetico. Per tale bonus fiscale, che va ripartito in 10 anni, sono stati previsti i seguenti tetti massimi annuali di spesa detraibile: 100.000 €, per la riqualificazione energetica dell'immobile; 60.000 € , per il rifacimento di pareti, infissi e per l'installazione di pannelli solari; 30.000 €, per la sostituzione degli impianti di riscaldamento. Si detrae il 65% delle spese pagate dal 6 giugno 2013 a tutto dicembre 2014, per i lavori su singole unità immobiliari, o fino al 30 giugno 2015, per quelli sulle parti comuni condominiali. Se gli interventi durano più anni, è necessario inviare, preventivamente, una comunicazione all'Agenzia delle Entrate. A lavori ultimati, devono sempre essere trasmessi all'Enea: la scheda informativa e l'attestato di certificazione energetica (non obbligatorio per la sostituzioni di infissi, di impianti di riscaldamento e l'installazione di pannelli solari.)

Detrazione del 50 per cento

Per il 2014, la legge ha previsto un tetto massimo annuo di oneri, detraibili al 50%, pari a 96.000 €. Lo sconto fiscale, legato a tale agevolazione, deve essere ripartito in dieci anni. Possono beneficiare della detrazione del 50% sugli interventi edilizi i contribuenti che detengono l'immobile a titolo di proprietà o di possesso (in virtù di un contratto di comodato o di affitto), nonché tutti coloro che sono titolari di un diritto reale di godimento su detti beni. Se sostengono tutte o parte delle spese, sono legittimati all'ottenimento del bonus fiscale anche i familiari conviventi del proprietario o possessore del bene oggetto di intervento edilizio, limitatamente alla quota di partecipazione alle suindicate spese. Nel caso di interventi che riguardano le parti comuni condominiali, la riduzione in esame spetta a ciascun condomino, in proporzione alla propria quota di millesimi, se ha effettivamente partecipato al sostenimento degli oneri legati all'intervento. La sottrazione fiscale del 50% non è cumulabile con quella prevista per le opere mirate al risparmio energetico, pari al 65% delle spese.

Come usufruire della detrazione del 50

Vediamo, ora, come usufruire della detrazione del 50% sulle spese per le ristrutturazioni. Una prima condizione riguarda la modalità di pagamento. Le spese detraibili vanno necessariamente pagate con bonifico, bancario o postale, nel quale devono essere indicati i seguenti dati: nome, cognome e codice fiscale di chi intende usufruire della decurtazione (colui che effettua il bonifico); nome, cognome, codice fiscale (o n.ro di partita IVA) del fornitore di beni o servizi; una casuale che individui, puntualmente, il tipo di agevolazione fiscale e la fattura cui il pagamento inerisce (ad esempio: "pagamento spese di ristrutturazione per detrazione art. 16-bis DPR 917/1986… Fattura n.ro...). In banca e in posta si trovano dei modelli di bonifico precompilati. Altra condizione necessaria per il godimento del bonus è la conservazione, a cura del contribuente e per 10 anni, della documentazione inerente l'intervento edilizio (le ricevute dei bonifici, gli estratti conto attestanti l'addebito dei pagamenti, le fatture, le parcelle dei professionisti, le eventuali abilitazioni amministrative, la comunicazione all'ASL, la Dia, la Cil e la Scia.)

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