Quali immobili rientrano nell'esenzione imu

- 01 settembre 2014

L'imposta municipale unica

L'IMU è un'imposta entrata in vigore il 1 Gennaio del 2012, sostituendo quindi la precedente imposta sulla casa e cioè l'ICI, l'imposta dovuta sugli immobili non locati. L'IMU è invece l'imposta che viene ripartita tra lo Stato e il Comune di appartenenza, a cui originariamente spettava il 50 % dell'imposta relativa alle case che non costituivano abitazione principale più tutte le relative pertinenze come: garage, solai e così via. Oggi invece, è stato stabilito che il tributo spetta totalmente ai Comuni, ad eccezione degli immobili appartenenti al gruppo D, che costituiscono quindi immobili ad uso produttivo come: fabbriche, capannoni e così via. Oltre a coloro che sono tenuti a pagare quest'imposta, vi possono essere delle circostanze in cui il pagamento non è richiesto o deve essere dovuto parzialmente, come può essere il caso di prime case, seconde case (in particolari eventualità) e casi in cui vi è un reddito basso.

Esenzione imu prima casa

Per quanto riguarda l'esenzione IMU per la prima casa, emerge che ad essere esenti da tale pagamento sono anche le relative pertinenze. L'esenzione riguarda gli immobili in cui il nucleo familiare risiede abitualmente, quindi se due coniugi hanno residenze diverse all'interno dello stesso Comune, l'esenzione riguarderà un solo immobile e cioè quello in cui i coniugi risiedono solitamente. Nel caso in cui essi abbiano due residenze ma in Comuni diversi, l'esenzione riguarderà entrambi gli immobili. L'esenzione IMU riguarda anche l'immobile assegnato al coniuge nel caso di separazione o divorzio. Sono esenti da IMU anche gli immobili non indicativi di ricchezza, come: terreni di montagna e fabbricati che non possono costituire un'abitazione come stalle e porcili. Riguardo a questa normativa vi sono però delle eccezioni. L'esenzione infatti non è totale nel caso di un immobile che si trova in un Comune in cui è stata applicata un'aliquota maggiore rispetto al normale, in questo caso i proprietari sono tenuti a pagare il 40 % dell'imposta che andrebbe dovuta. Non si avrà esenzione neanche nel caso in cui l'immobile appartenga a categoria lusso, quindi: A1, A8 e A9.

Esenzione imu seconda casa

Possono verificarsi delle circostanze che portano all'esenzione dell'IMU anche per le seconde case. Il decreto Salva-Roma ha regolato questa situazione, prendendo in considerazione l'ipotesi in cui un soggetto disponga già di una prima casa, ma gli sia stata concessa un'altra casa in comodato gratuito da un parente in linea retta, utilizzata come abitazione principale. In questo caso, un proprietario che concede una casa in comodato gratuito a un parente, gode degli stessi vantaggi dell'imposta municipale propria. Questa condizione ovviamente non riguarda le abitazioni appartenenti a categorie lusso. In ogni caso, l'esenzione o meno, viene sempre decisa dai Comuni, infatti essi possono decidere ad esempio, una soglia di reddito ISEE massima, oltre la quale non sussistono più le agevolazioni, oppure può accadere che i Comuni decidano di mantenere il pagamento dell'IMU nel caso di immobili in comodato gratuito, ma in forma ridotta.

esenzioni imu parziali e basso reddito

L'esenzione IMU può anche riguardare soggetti con reddito basso. Quest'esenzione deve essere decisa direttamente dai Comuni e viene definita prendendo in considerazione il reddito Isee presentato dai contribuenti, che qualora risultasse basso comporterebbe l'esenzione dal pagamento della seconda rata dell'IMU. Secondo la normativa, possono esserci delle esenzioni IMU in misura ridotta. E' prevista un'esenzione del 50 % nel caso di immobili inagibili o inabitabili. Al fine dell'ottenimento di questa esenzione, è necessario che l'Ufficio tecnico del Comune accerti questa condizione attraverso un'apposita perizia, che avrà esito positivo soltanto nel caso in cui non si possa rimediare attraverso dei lavori di edilizia all'inagibilità o all'inabitabilità. Un'altra circostanza in cui si avrà un'esenzione parziale, è il caso dei fabbricati di interesse storico o artistico, cioè quegli stabili tutelati da apposite normative che dichiarino l'interesse nello specifico. Questi immobili sono soggetti ad un'esenzione anche in questo caso, del 50 %. Nel caso di immobili appartenenti a delle fabbriche, si avrà un'esenzione del 30 %.

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