- 27 novembre 2015

Un ostacolo alla mente

Le barriere architettoniche sono considerate “qualunque elemento costruttivo che impedisca, limiti o renda difficoltosi gli spostamenti o la fruizione di servizi (specialmente di persone con limitata capacità motoria o sensoriale)”. Ai giorni nostri la tecnologia e le normative vietano la costruzione di edifici che creino problemi e barriere architettoniche, poiché chiunque possa accedervi a prescindere che sia sano, portatore di handicap, donna incinta o disabile. Questo con lo scopo di garantire al maggior numero di persone libertà di movimento, da cui sono scaturite delle norme da rispettare, caratterizzate da parametri comuni. A livello normativo sono stati individuati gli elementi architettonici da considerarsi barriera architettonica.

Elementi detti “barriera architettonica”

Esistono diverse tipologie di barriere architettoniche, che possono essere sia fisiche per le persone disabili in carrozzella, che visive, come ad esempio un parapetto pieno troppo alto per cui l’individuo disabile non può scorgere la parte retrostante. Inoltre, le barriere architettoniche possono essere anche sensoriali, come un semaforo senza segnalatore acustico per una persona non vedente. Insomma, ogni serie di ostacolo e impedimento che crea problema alla libera circolazione dell’individuo è caratterizzato barriera architettonica. Le più classiche sono: gradini di scale, per cui si necessita una rampa accessoria, oppure un ascensore. Marciapiedi senza scivolo, segnalatori acustici e visivi, e molto altro.

Cosa dice la legge?

La legge Italiana sulle barriere architettoniche stabilisce che ci sia accessibilità in ogni ambiente di vita e sosta, ma soprattutto si sofferma sugli spazi pubblici. Individua tre livelli di qualità dello spazio costruito: • Accessibilità, che sta a indicare la possibilità per le persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale (disabili di ogni genere, in carrozzella, non vedenti, non udenti, ecc..), di poter raggiungere ogni luogo che sia edificio pubblico o privato, entrando agevolmente al loro interno, fruendo degli spazi e delle attrezzature in totale sicurezza ed autonomia; • Visitabilità, la possibilità per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di poter accedere agli spazi di relazione (sono gli spazi di soggiorno dell’alloggio, quelli dei luoghi di lavoro, quelli di servizio e quelli di incontro per i cittadini), e ai servizi igienici, di ogni luogo. • Adattabilità, versatilità spaziale, ovvero la possibilità di modificare gli spazi costruiti nel tempo, con lo scopo di aumentarne la fruibilità anche alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale Rispettare la legge in materia è un obbligo anche morale, poiché se ci si ferma a pensare, anche solo un marciapiede mal costruito, dissestato o rotto, e con molti gradini e dislivelli, può creare un impedimento, e non solo per persone disabili ma per tutti, anche anziani, oppure semplicemente per passeggini. Una progettazione consapevole e più mirata al bene comune è da perseguire in ogni ambiente luogo e pensiero, con lo scopo di apportare continui e futuri miglioramenti ai luoghi comuni di vita delle persone.

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