Assemblea condominiale
Cos'è l'assemblea condominiale
L'assemblea condominiale è comunemente definita Organo deliberante del Condominio, è composta da tutti i condomini i quali devono essere convocati in base a quanto disposto dall'articolo 66 del Codice Civile. L'assemblea di condominio viene riunita in due modalità: in via ordinaria (periodica) ed in via straordinaria (interventi di straordinaria manutenzione o problematiche di vario tipo).Il potere esecutivo dell'assemblea è distinto in tre punti cardinali: la gestione delle parti comuni del condominio, la nomina o la revoca dell'amministratore del condominio e la decisione sulla manutenzione straordinaria. L'amministratore del condominio, che di solito dirige le operazioni dell'assemblea oltre a convocarne i componenti, può essere scelto come figura interna o esterna all'unità abitativa, infatti se eletto con la maggioranza dei voti può amministrare uno dei condomini oppure un professionista esterno, in entrambe i casi deve essere abilitato a esercitare tale incarico.A condizioni normali i partecipanti risultano essere tutti proprietari delle varie unità abitative del condominio, ma l'articolo 10 della legge 392 del 1978 sancisce che in caso di appartamento affittato, il conduttore può prendere parte all'assemblea in vece del proprietario oppure essere presenti entrambe. Va specificato però che non può essere eseguita alcuna delibera se tutti i condomini non sono stati invitati a partecipare. L'amministratore si prenderà cura di convocare tutti i condomini (conduttori o proprietari) tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno cinque giorni prima la data di effettuazione e deve contenere nell'oggetto l'Ordine del Giorno per il quale viene convocata, specificandone anche l'orario d'inizio.

Assemblea condominiale: Convocazione dell'assemblea condominiale
La convocazione ordinaria dell'assemblea condominiale deve essere eseguita necessariamente almeno una volta l'anno per confermare o meno l'amministratore in carica ed approvare il bilancio di spesa. L'assemblea di condominio può anche essere convocata in via straordinaria per interventi urgenti sia dall'amministratore che da almeno due condomini sempre con le stesse modalità sopra citate.
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