- 26 maggio 2015

Modello contratto locazione transitorio

Nell'ottica di soddisfare qualsiasi esigenza, sia da parte del locatore sia da parte del conduttore, la normativa sulle locazioni abitative ha previsto una particolare forma di contratto a carattere transitorio. Si tratta degli affitti con durata non inferiore a 6 mesi e, comunque, non superiore a 3 anni, destinati a studenti (in corso o fuori corso) iscritti a università, o a corsi di perfezionamento e specializzazione, fuori sede, ovvero in un Comune che disti almeno 100 km da quello di residenza. Questa particolare tipologia di contratti, pur essendo regolamentata dalle norme sulla locazione abitativa, ha una disciplina specifica propria, in cui sono previsti, tassativamente, degli elementi essenziali al fine della regolarità del contratto. Di seguito, vedremo come procurarsi un fac-simile del modello contratto locazione transitorio e ne analizzeremo le specifiche clausole che vi devono essere inserite. Si tratterà, altresì, dell'aspetto inerente gli obblighi, civilistici e fiscali, nonché tutto ciò che la legge prevede in merito al recesso e alle agevolazioni tributarie previste per questa particolare tipologia di locazione residenziale.

Fac-simile di contratto locazione transitorio

I modelli di contratto per gli affitti temporanei sono disponibili, in forma cartacea, presso i Comuni. Un fac-simile di contratto locazione transitorio è riportato al seguente link http://www.altalex.com/index.php?idnot=5655 Passiamo in rassegna le clausole specifiche di questo tipo di affitto abitativo. Il contratto può essere stipulato anche con più conduttori, e la legge non preclude la possibilità che la sottoscrizione del patto avvenga da parte dei genitori dei futuri inquilini, nella veste di garanti per il rispetto degli obblighi contrattuali. Resta, comunque, vietata la sublocazione dell'immobile. La durata della locazione è prevista tra un minimo di 6 a un massimo di 36 mesi, ed è disciplinata l'ipotesi di recesso "per gravi motivi", oltre a quella ordinaria da esercitare entro i 3 mesi antecedenti la data di scadenza del contratto. Nel caso in cui vi siano più conduttori (un gruppo di studenti), ciascuno può esercitare, autonomamente, la facoltà di recesso, senza che questo interferisca sul rapporto contrattuale degli altri inquilini. La sostituzione del conduttore receduto deve comunque essere preventivamente approvata dal locatore.

Clausole specifiche della locazione transitoria

Continuando ad analizzare le clausole specifiche della locazione transitoria, è utile soffermarsi sulle ipotesi di recesso, previste dalla normativa in materia. Come detto, la facoltà di recesso anticipato può essere esercitata autonomamente da ciascun inquilino. Nel caso in cui il conduttore receduto non venga sostituito, o in attesa della sua sostituzione, il canone di locazione originariamente stabilito dovrà essere ripartito, pro quota, tra i conduttori restanti. Quest'onere aggiuntivo, può, di per sé, configurare un'ipotesi di recesso per "sopravvenuti gravi motivi". Nel contratto locazione transitorio, il canone d'affitto e le sue oscillazioni sono definiti da accordi territoriali tra le organizzazioni sindacali di locatori e conduttori; tali accordi hanno la finalità di garantire un canone inferiore ai prezzi praticati sul mercato per le locazioni ordinarie. Anche per questo tipo di affitto, è prevista la possibilità della rivalutazione del canone per una misura uguale o inferiore al 75% della variazione dell'indice ISTAT; tale pattuizione, comunque, deve essere espressamente prevista nel contratto.

Gli obblighi e le agevolazioni nella locazione transitoria

Un aspetto importante è quello inerente gli obblighi e le agevolazioni nella locazione transitoria. Per quanto concerne i primi, i contratti d'affitto abitativo a carattere transitorio devono essere registrati, entro 30 giorni dalla firma del patto, con versamento della relativa imposta di registro e di bollo. In merito all'aspetto agevolativo, di natura fiscale, inerente a questo tipo di contratti, è previsto che il proprietario dell'immobile possa dichiarare solo il 40,5% dell'ammontare del canone d'affitto, e che sia tenuto al versamento dell'imposta di registro limitatamente al 30% della stessa. Oltre a questo, i Comuni possono deliberare specifiche riduzioni o esenzioni, con riferimento agli immobili locati con contratti transitori, per IMU e TASI. Gli inquilini, o i parenti sui quali gli stessi sono fiscalmente a carico, possono detrarre dall'IRPEF il 19% dei canoni di affitto pagati in base al contratto locazione transitorio, con un tetto massimo annuo di spesa pari a 2.633 €, e sempre che lo studente conduttore abbia la residenza anagrafica in un Comune che disti almeno 100 km da quello in cui è situato l'immobile locato.

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