- 04 giugno 2015

Iva acquisto prima casa

L'iva sull'acquisto della prima casa grava sempre sull'acquirente, ma la spesa di un immobile può essere soggetto a diversi tipi di imposta differenti che possono variare in base al venditore e in base a chi acquista e in base allo stesso immobile. Se si compra un immobile da un costruttore, l'impresa è soggetta all' imposta sul valore aggiunto, mentre acquistando da altri soggetti privati si è soggetti all'imposta di registro. Entrambe le imposte sono alternative di tasse a cui se ne aggiungono altre come quelle ipotecarie, quelle catastali, le spese di notaio ecc... L'iva dovuta per l'acquisto di una casa, però, abbiamo detto che, cambia in base a differenti requisiti, che possono ricrearsi in chi vende, in chi acquista e nella casa stessa. Vediamo nello specifico cosa cambia quando si compra direttamente dal costruttore.

Iva aquisto prima casa costruttore

L'Iva dovuta per l'acquisto della prima casa è al 4%, un aliquota certamente più bassa rispetto a quella applicata solitamente che è pari al 10%. Se invece la spesa fosse soggetta ad imposta di registro la percentuale dell'aliquota sarebbe del 3%. Anche l'imposta di registro è stata recentemente ridotta per la prima casa al 2%. Le imposte ipotecarie e catastali fisse sono state stabilite nel seguente modo: se l'immobile è soggetto a imposta di registro, vanno pagati 50 euro, se l'immobile è soggetto a Iva, sono 200 euro (che vanno a sostituire i 168 euro). In queste spese rientra anche una pertinenza per ogni unità immobiliare trasferita. In questo modo risulta agevolato l'aquisto di un box auto o di una tettoia o di una cantina che rientreranno nell'acquisto della prima casa come una pertinenza.

Come usufruire delle agevolazioni iva acquisto prima casa

Per poter usufruire delle agevolazioni per l'iva per l'acquisto della prima casa si devono rispettare determinate condizioni. Innanzitutto non si deve possedere un altro immobile adibito ad abitazione nello stesso Comune, neppure se è in comunione dei beni con il coniuge. Non si deve essere titolari di usufrutto di immobili nello stesso Comune. Non si deve essere titolari di nessun altro immobile su tutto il territorio nazionale. L'immobile per cui si usufruisce delle agevolazioni deve trovarsi nel Comune in cui l'acquirente ha la residenza o dove la stabilirà entro i 18 mesi seguenti. In alternativa deve svolgere la propria attività lavorativa nel comune dove ha acquistato l'immobile. L'immobile non deve appartenere alla categoria di lusso. Se al momento dell'acquisto sussistono tutte queste condizioni allora l'acquirente può usufruire delle agevolazioni nel momento in cui il notaio le trascrive sull'atto di compravendita.

Quando decadono le agevolazioni dell'Iva acquisto prima casa

Le agevolazioni dell'imposta sul valore aggiunto per l'acquisto della prima casa decadono quando vengono a mancare una o più condizioni elencate nel paragrafo precedente. In questo caso l'acquirente è tenuto al pagamento di una sanzione del 300% dell'importo non pagato tramite il ravvedimento operoso (risparmiando così sulle sanzioni). Anche se si dovesse vendere l'immobile prima che siano passati 5 anni dalla compera, porta alla decadenza delle agevolazioni di cui si è usufruito, se entro un anno non si riacquista una nuova unità immobiliare come prima casa. Se si vende e si acquista un altra prima abitazione porta alla produzione di un credito di imposta dell'Iva pagata per la prima casa acquistata, il credito può essere utilizzato per diminuire l'imposta che si deve al momento del secondo acquisto. Si ricorda che il credito d'imposta non è rimborsabile ma soltanto deducibile.

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