- 15 aprile 2020

In cosa consiste il Bonus climatizzatori

State pensando di acquistare un climatizzatore? Allora sappiate che potreste godere di agevolazioni fiscali ad hoc. Si tratta del cosiddetto Bonus condizionatori, confermato dalla Legge di bilancio 2020, che spetta a chi decidere di installare un apparecchio ex novo o sostituire quello vecchio; in entrambi i casi, però, deve trattarsi di un condizionatore a pompa di calore.

In realtà non esiste un vero e proprio Bonus climatizzatori; per essere più precisi, infatti, è possibile usufruire del Bonus ristrutturazioni edilizie, del Bonus Mobili o del cosiddetto Ecobonus. Nel primo caso si ha diritto a uno sgravio del 50 per cento, a patto che l’apparecchio venga acquistato nell’ambito di una ristrutturazione e sia riconducibile a una classe di efficienza energetica elevata.

Nel secondo caso, si ottiene una detrazione Irpef del 50 per cento ma il condizionatore deve essere di classe non inferiore alla A+ e destinato a un immobile oggetto di ristrutturazione. Se invece si sostituisce integralmente o parzialmente l’impianto di climatizzazione con un altro caratterizzato da pompe di calore ad alta efficienza, si ha diritto a una detrazione del 65 per cento, ovvero l’Ecobonus.

Per quali interventi è previsto

Il Bonus condizionatori spetta a chiunque installi un nuovo impianto di climatizzazione oppure sostituisca quello precedente; a seconda che ciò avvenga o meno nell’ambito di una ristrutturazione, si può usufruire del Bonus ristrutturazioni edilizie, del Bonus mobili o dell’Ecobonus. C’è una questione, però, fondamentale e da sottolineare.

Per poter ottenere lo sgravio in questione, cioè, è necessario acquistare un condizionatore in pompa di calore, che cioè utilizzi fonti rinnovabili di energia (il calore a bassa temperatura sottratto all’ambiente esterno viene portato a una temperatura più alta) e sia destinato alla climatizzazione invernale.

Questo significa che non si può chiedere l’agevolazione per gli apparecchi destinati alla climatizzazione estiva? Sì e no, nel senso che molti di essi sono reversibili, quindi capaci anche di raffreddare l’aria e non solo riscaldarla; se invece non lo sono, bisogna rinunciare all’aiuto.

Come accedere alle detrazioni

Per accedere alle detrazioni fiscali relative all’acquisto di un nuovo impianto di climatizzazione o alla sostituzione di quello precedente, occorre innanzi tutto effettuare il pagamento tramite bonifico bancario o postale o tramite il versamento delle rate di un eventuale finanziamento.

Non è possibile richiedere e ottenere sgravi, invece, nel caso in cui si paghi in contanti, tramite carta di credito, bancomat, postepay e assegni, a meno che non si presenti tutta la documentazione che certifichi l’acquisto.

Si fa inoltre presente che il bonifico deve essere parlante; bisogna cioè inserire la causale Acquisto climatizzatore, il codice fiscale dell’acquirente o il numero della partita Iva, il riferimento al numero della fattura e il riferimento alla legge del bonus di cui si intende usufruire.

Dopo l’acquisto occorre indicare nella Dichiarazione dei redditi (quindi tramite il modello 730 o il modello Unico) l’acquisto del condizionatore effettuato. Chi richiede l’Ecobonus deve inviare anche la comunicazione all’Enea entro 10 giorni dalla fine dei lavori.

Iva agevolata per acquisto climatizzatore

Il climatizzatore è considerato un bene significativo, di conseguenza permette di godere dell’aliquota Iva agevolata del 10 per cento. Ma a tal proposito c’è un equivoco: la suddetta agevolazione non si applica all’intera cifra spesa per l’acquisto dell’impianto, come crede più di qualcuno, bensì alla manodopera e alla differenza tra il costo del climatizzatore e le spese sostenute per l'installazione. Alla parte restante si applica il canonico 22 per cento.

Facciamo un esempio concreto. Supponiamo che le spesa complessiva sia pari a 2.200 euro, di cui 700 euro relativi alla manodopera e 1.500 euro relativi al solo apparecchio.

Per quanto riguarda la prima parte, l’Iva è del 10 per cento; idem per quanto concerne la differenza fra il costo totale e il costo dell’apparecchio (quindi altri 700 euro). Sulla parte eccedente, pari a 800 euro, si applica invece una percentuale pari al 22 per cento.