- 10 dicembre 2013

Registro Anagrafe Condominiale, di cosa si tratta

Prima di definire il Registro anagrafe Condominiale, può essere utile comprendere l'essenza e le funzioni dell'Anagrafe Condominiale. Essa è regolata dall' art. 1130 n. 6 c.c. della legislatura italiana e prevede che l'amministratore di un condominio presente nel suolo italiano rediga un apposito registro, contenente: - i dati catastali di ciascuna unità immobiliare - qualsiasi dato relativo alla sicurezza dell'immobile in questione - le generalità dei singoli proprietari - le generalità dei titolari di diritti reali - le generalità dei titolari di diritti di godimento Tali generalità devono presentare in allegato il codice fiscale, la certificazione di residenza o la dichiarazione di domicilio dei suddetti proprietari o titolari di diritti. Questo aspetto può essere utile al fine di chiarire che il Registro dell'Anagrafe Condominiale si pone come un documento dalla volontà 'fotografica', in grado di definire sia i tratti degli abitanti, che le condizioni dell'edificio nel quale essi risiedono o sono domiciliati. 

I documenti relativi agli abitanti

Il Registro Anagrafe Condominiale contiene al suo interno dei documenti ben precisi, atti a definire e soddisfare i parametri espressi nella legge che ne regola la stesura e l'impiego. Va innanzitutto sottolineato che il Registro Anagrafe Condominiale deve essere redatto dall'amministratore quindi, se il condominio non ha eletto al suo interno una figura amministrativa, il registro non ha motivo di esistere. La procedura di redazione vede l'amministratore inviare o consegnare ad ogni condomino un apposito modulo,contenente la richiesta di compilazione con i dati necessari alla stesura dell'Anagrafica. In questo caso si instaura un vero e proprio processo di "obbligo di collaborazione", in quanto il condomino deve fornire i dati richiesti. Qualora questo non avvenga, l'amministratore deve richiedere i dati omessi o mancanti attraverso una raccomandata. Se trascorsi 30 giorni non avviene la fornitura dei dati, l'amministratore deve agire per entrarne in possesso d'ufficio, addebitando i costi ai responsabili. In conclusione, alla situazione anagrafica si affianca la richiesta di allegare determinati documenti, quali una copia della carta d’identità, una copia dell’atto d’acquisto dell’unità immobiliare oppure del contratto di locazione in corso di validità. A ciò possono essere aggiunte delle richieste di documentazione relative alle certificazioni di conformità o rispondenza. In merito alla documentazione allegata non vi è una chiarezza assoluta, ma va sottolineato che non è obbligatorio allegare tali documenti. Una volta concluse le operazioni di redazione, l'amministratore deve mettere il Registro a disposizione dei condomini, secondo la normativa indicata dall'art. 1129, secondo comma, c.c. Secondo l'articolo, l'amministratore deve, in determinati giorni e ore, permettere la consulta del documento da parte dei condomini, per facilitandone la lettura e offrendo loro la possibilità di estrarne a proprie spese una o più copie. Questo tratto si pone importante nel caso di situazioni di difficile gestione del condominio, quando vi sia l'insorgenza di particolari problematiche legate sia alle persone abitanti che allo stato generale dell'edificio. Consultare il Registro Anagrafe Condominiale è un diritto dei condomini stessi, i quali possono verificare in questo modo molti aspetti del luogo nel quale vivono.

Registro Anagrafe Condominiale: i documenti relativi all'edificio

L'Anagrafe Condominiale e il conseguente Registro anagrafe condominiale ad essa relativo, chiede di includere una documentazione relativa alla sicurezza dell'edificio in questione. Sebbene la legislatura non ponga degli obblighi in merito, la questione si snoda sul punto delle dichiarazioni di conformità appartenenti ad opere eseguite o all'installazione di apparecchi in possesso dei condomini. Tale aspetto, regolato dal d.m. n. 37/08 , prevede che i possessori richiedano nel caso di opere o installazioni la dichiarazione di conformità alla normative vigente al termine dei lavori di messa in opera. La richiesta di dichiarazione conformità, facile da ottenere nel caso di opere nuove, può complicarsi nel caso di installazioni o opere molto vecchie, in quanto potrebbero sussistere dei problemi di valutazione. In questo caso diventa opportuno chiedere la dichiarazione tramite perizie o visite di tecnici specializzati, per potere disporre di una documentazione completa e soprattutto per assicurare che le opere e le installazioni siano state eseguite con criteri di bontà e di accuratezza. Quando i documenti realtivi a questo aspetto vengono richiesti dall'amministratore per redigere il Registro Anagrafe Condominiale, è compito del condomino presentare tale documentazione. Qualora questa aspetto non venga messo in pratica, l'amministratore può procurarsi la suddetta documentazione per via d'ufficio, addebitando i costi ai responsabili o rivolgendosi alle autorità nel caso sussistano situazioni di pericolo per la sicurezza comune o vi sia la possbilità che possano sorgere in futuro.   Prima foto: Il condominio P di C+C04STUDIO a Cagliari  

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