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La definizione esatta è contenuta nell’articolo 3 del Testo unico dell’edilizia (DPR 380 del 2001): la cosiddetta manutenzione straordinaria coincide con “le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici”. Rientrano nella manutenzione straordinaria, inoltre, i lavori “consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico”. In tutti i casi, però, è fondamentale che non risulti alterata la volumetria complessiva degli edifici e che non ci siano “mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d'uso implicanti incremento del carico urbanistico”. In altre parole, più semplici, la manutenzione straordinaria può interessare anche parti strutturali degli edifici, però ha sempre un carattere parziale. Abbattere gli edifici e ricostruirli da zero è un’altra cosa, totalmente diversa. Così come, sempre per fare un esempio, trasformare un appartamento in un negozio o un ufficio non è un’opera che si inquadra nella manutenzione straordinaria. Gli interventi che rientrano nella manutenzione straordinaria Il Decreto Sblocca Italia (decreto legge 133/2014) ha lievemente ampliato l’elenco degli interventi che rientrano nella manutenzione straordinaria. Ad oggi sono questi:
Anche nel caso della manutenzione ordinaria il punto di riferimento è il Testo unico dell’edilizia: si tratta degli “interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti”. Quindi, per esempio, lavori di manutenzione ordinaria sono la ricostruzione o la sostituzione dei pavimenti; il rifacimento e/o la tinteggiatura delle pareti (anche esterne); la sostituzione degli infissi o di altri sistemi anti intrusione, la riparazione o la sostituzione di tubi e grondaie; la riparazione, l’integrazione e l’efficientamento di impianti idrici, elettrici, a gas, igienici. Come si deduce facilmente, la manutenzione ordinaria va nella direzione del “mantenimento” dell’immobile in uno stato ottimale e non prevede cambiamenti importanti né particolarmente impegnativi; la manutenzione straordinaria è riconducibile a lavori decisamente più complessi e incisivi.
Prima di avviare un lavoro edilizio di manutenzione straordinaria è obbligatorio inviare una dichiarazione al Comune. Può trattarsi della CILA (Comunicazione inizio lavori asseverata) oppure della SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività). Entrambe devono essere presentate dal proprietario, dall’usufruttuario o dall’inquilino dell’immobile allo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune. La CILA riguarda i lavori di manutenzione straordinaria senza interventi strutturali o modifiche dei parametri urbanistici. Va presentata, ad esempio, se l’intenzione è quella di:
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