Allora provo a rispiegarmi, sono ferrata sulla materia
Le pubblicazioni per il matrimonio canonico con effetti civili vengono fatte sia nella parrocchia di entrambi gli sposi, che nei comuni di residenza, esse sono pubbliche, in modo da portar a conoscenza della comunità religiosa e civile che gli sposi hanno intenzione di contrarre matrimonio, in modo da verificare se qualcuno conosce qualche impedimento.
Il modo in cui il prete decide di rapportarsi agli sposi, è personale: un prete vorrà fare un colloquio in modo da verificare l'effettiva volontà degli sposi di prendersi in matrimonio e rispettare i canoni cattolici, un altro potrebbe non chiedere nulla.
Il prete vi darà due fogli, uno da portare nell'altra parrocchia (se lui/lei è di un altra parrocchia) e uno per il comune.
In comune, con due marche da bollo da 14.64, l'ufficiale di stato civile prende atto della volontà degli sposi di prendersi in matrimonio e degli estremi della residenza, ecc, dopodichè (se lui/lei sono di un comune diverso) viene attivata la procedura per richiedere i documenti all'altro comune ecc, poi verranno affisse le pubblicazioni alla casa comunale.
Finito questo iter, le pubblicazioni effettuate in comune e nell'altra parrocchia vengono riportate dagli sposi all'altro prete che apre la procedura di matrimonio.
Quella che si chiama promessa di matrimonio e che è regolata dagli art. 80 e 81 cc è solo quella effettuata con atto pubblico, scrittura privata o richiesta di pubblicazioni. Questa obbliga alla restituzione dei doni ricevuti a causa del matrimonio e delle spese effettuate per questo, chiaramente solo però se richieste e in seguito alla pronuncia di un giudice, quindi non è automatico, bisognerebbe che uno dei due si attivasse in tal senso.
E' chiaro che deve far riflettere, ma quello che stiamo per compiere non è uno scherzo, e ci sono anche le leggi a ricordarcelo, insomma è un impegno serio che prendiamo nei confronti di un altra persona