Ciao a tutti,
un piccolo appartamento attiguo al mio sta per essere venduto. Prima di
fare un'offerta vorrei sapere se viene considerato fiscalmente come una
seconda casa oppure considerando che verrà unita alla mia attuale prima
casa viene considerata come abitazione principale.
Mi rivolgo a voi per avere un aiuto in proposito.
Grazie
#6
Allora...
ecco qua la risposta ai tuoi dubbi.
Ti riporto l'estratto principale, ma se vuoi avere la conferma prendi il numero di Casaviva di gennaio 2006 (attualmente in edicola) e a pag. 120 troverai tutto.
"in tema di agevolazioni fiscali per la prima casa l'acquisto di un appartamento contiguo ad un altro, per il quale il soggetto proprietario aveva già goduto delle agevolazioni fiscali, non produce la decadenza delle agevolazioni richieste.
E' quanto dice la Corte di Cassazione nella sentenza 28.6.1995 n. 7259, aggiungendo che i requisiti richiesti dalla legge (abitazione non di lusso e immobile destinato a propria residenza) non vengono meno con l'acquisto dell'appartamento vicino che viene riunito. Così ha deciso la Cassazione precisando che l'applicabilità delle agevolazioni fiscali di prima casa deve essere determinata alla stregua non di un mero criterio formalistico, bensì secondo una valutazione di carattere sostanziale (Cassazione Civile 22.1.1998 n. 563)."
Quindi... vai tranquilla!!
ecco qua la risposta ai tuoi dubbi.
Ti riporto l'estratto principale, ma se vuoi avere la conferma prendi il numero di Casaviva di gennaio 2006 (attualmente in edicola) e a pag. 120 troverai tutto.
"in tema di agevolazioni fiscali per la prima casa l'acquisto di un appartamento contiguo ad un altro, per il quale il soggetto proprietario aveva già goduto delle agevolazioni fiscali, non produce la decadenza delle agevolazioni richieste.
E' quanto dice la Corte di Cassazione nella sentenza 28.6.1995 n. 7259, aggiungendo che i requisiti richiesti dalla legge (abitazione non di lusso e immobile destinato a propria residenza) non vengono meno con l'acquisto dell'appartamento vicino che viene riunito. Così ha deciso la Cassazione precisando che l'applicabilità delle agevolazioni fiscali di prima casa deve essere determinata alla stregua non di un mero criterio formalistico, bensì secondo una valutazione di carattere sostanziale (Cassazione Civile 22.1.1998 n. 563)."
Quindi... vai tranquilla!!