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portone blindato esterno

#1
Portone esterno blindato...gode della legge del recupero del 36% vero?
ho visto però che il falegname che me l'ha montata non ha scritto nulla in merito sulla fattura, è un problema? la puo correggere anche dopo emessa?
help please e buon anno a tutti

Re: portone blindato esterno

#2
Se la porta blindata separa l'ambiente riscaldato dall'esterno, la sostituzione può beneficiare della detrazione fiscale del 55% per il risparmio energetico. A patto chiaramente che oltre ad essere blindata sia realizzata con dell'adeguato materiale isolante.
Le mie foto: http://www.flickr.com/photos/zarpluca/

Re: portone blindato esterno

#4
Per quanto riguarda il 55%, occorre fare riferimento alla risoluzione 475 del 9/12/2008.
Sintesi: La detrazione del 55 per cento richiesta per la sostituzione di un portone d'ingresso, per il quale il fornitore ha attestato i requisiti di trasmittanza termica, spetta solo se, il portone, inteso come sulle strutture opache, consente di conseguire gli indici di risparmio energetico richiesti per tali tipi di strutture o di porta finestra e sempre che cio' sia provato dalla documentazione richiesta dal D.M. 19/02/2007.

Per il 36%, la spesa sostenuta è detraibile in quanto si tratta di "adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi".

(Naturalmente, si può scegliere o una o l'altra detrazione, non entrambe).

Cosa non è scritto in fattura?

Re: portone blindato esterno

#6
Non è necessario indicare la legge in fattura.
Tra l'altro, l'indicazione "straordinaria manutenzione ai sensi della legge 449/97" sarebbe a mio parere impropria, anche se si capisce cosa si voglia intendere (straordinaria manutenzione ai sensi della lettera B articolo 3 Dpr 6 giugno 2001, n. 380, valevole ai fini della detrazione articolo 1 legge 449/1997); e il riferimento ufficiale normativo -salva dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà- dovrebbe essere certificato dal comune, non dal muratore.

Re: portone blindato esterno

#7
Agenzia delle Entrate ha scritto:Non viene fatto alcun riferimento alla fornitura e posa in opera di "portoni d'ingresso" per cui si deve ritenere che tale intervento non sia stato ritenuto di per sé significativo ai fini del conseguimento del risparmio energetico, finalità alla quale è preordinata l'agevolazione in esame.
Tipica risposta da burocrate che sa leggere tanto bene le leggi ma non ne capisce minimamente il significato.

La toppa è stata messa con il DM 26/1/10 che correggeva ed integrava il DM 11/3/08 equiparando porte e finestre come "chiusure apribili ed assimilabili".

La FAQ dell'enea cita:
33. D - E' agevolabile la spesa per la sostituzione della porta di ingresso? E quella del box auto adiacente? Se si, queste porte come devono essere considerate?
R - L'art. 2 del DM 11/3/08, come modificato dal DM 26/1/10, equipara definitivamente la trasmittanza di porte e finestre, indicate entrambe come "chiusure apribili e assimilabili", imponendo il rispetto dei valori indicati nell'allegato B al decreto ai fini delle detrazioni fiscali, riprendendo e completando quanto già stabilito dall'art. 4 c. 4 lettera c) del DPR 59/09. Quindi la sostituzione di porte può essere agevolata ma condizione indispensabile è che il locale protetto sia riscaldato: nel caso specifico, quindi, si ritiene che la sostituzione della porta del box auto possa essere ammessa ad agevolazione solo se il locale è munito di impianto di riscaldamento.
Le mie foto: http://www.flickr.com/photos/zarpluca/