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Sentenza 22/11/2013 n.5557 Consiglio di Stato

#1
Salve a tutti,

prima di tutto chiedo scusa se, eventualmente, avessi postato nel thread (ed in quel caso vi pregherei di dirmi dove dovrei pubblicarlo).
Vengo al fatto....come potete vedere dal titolo la mia domanda verterà sulla sentenza del Consiglio di Stato emanata in questi giorni.
Il prossimo mese dovrei sottoscrivere il preliminare di compravendita di un terra-tetto; nei mesi scorsi feci presente che una scala di accesso all'appartamento di un vicino era posta in modo che, in proiezione, avrebbe dato sulla mia proprietà e, il costruttore è subito venuto incontro alla mia esigenza di far spostare la scala...e questo "imprevisto" ha fatto sì che i tempi tecnici si dilatassero.
Oggi, a circa un mese dalla stipula del compromesso ho letto un articolo.....

http://www.edilportale.com/normativa/se ... 15037.html

il quale cita la sentenza in oggetto, nella quale si legge che la distanza minima di metri 10 tra due facciate di edifici antistanti, delle quali almeno una finestrata, distanza dettata da art 9 DM 1444/1968, deve intendersi come la distanza non tra le facciate, bensi tra tutti i punti degli edifici (facenti parte strutturalmente).
Ad esempio,se vi è un balcone che aggetta nell'edificio Y, i 10 metri si calcolano dal balcone di X al balcone di Y oppure ad altra struttura aggettante facente parte strutturalmente del'altro edificio (ovviamente, in mancanza di strutture aggettanti la distanza credo che venga intesa tra le facciate).
Ora vengo al mio caso....vi allego le piantine di piano terra e del piano primo del terra-tetto che andrò ad acquistare:
[img=http://ImageShack/a/img845/9526/8cxa.jpg]

[img=http://ImageShack/a/img22/1788/4cr7.jpg]

Potete vedere che sopra il loggiato posto all'esterno della cucina vi sarà una tettoia aggettante di circa tre metri, mentre dal lato opposto, vi è un balcone aggettante con accesso dalla camera.

Lato loggiato, finita la mia proprietà inizierà la proprietà del vicino, mentre lato balcone finita la mia proprietà vi sarà una strada larga 6 mt. ad esclusivo uso dei residenti e poi l'altra proprietà (quindi da questo lato la distanza di 10 mt. è assicurata).

Ora come ora, i 5 mt. fino al confine lato loggiato decorrono dai due pilastri che sorreggeranno il loggiato stesso, ma dalla fine della tettoia aggettante fino al confine ci sono solo 3,5mt, per cui, secondo la sentenza in oggetto, per avere i 5 mt. di legge, il muro di confine dovrebbe essere spostato di circa mt. 1,5.

La domanda è questa: sarei legittimato a chiedere il rispetto della distanza minima di legge tenendo conto dell'aggetto della tettoia, e, quindi, ad avere mt.1,5 circa in più??
Grazie a chi vorrà rispondermi