#2
da Marcvsrvs
la carica formale di Direttore dei Lavori può essere assunta solo da tecnici abilitati del settore edilizio, che siano in possesso di uno dei seguenti titoli:
- geometra
- architetto
- ingegnere
- perito edile
e che siano iscritti presso il relativo ordine professionale (devono quindi aver sostenuto e superato l'esame di abilitazione professionale e devono essere in possesso dell'indispensabile timbro professionale).
Non ne sono sicuro, ma credo che per opere ad elevata ingegnerizzazione, come la realizzazione di ponti e infrastrutture, la direzione lavori (oltre che la progettazione) è di esclusiva competenza degli ingegneri con specifica qualifica (strutturista).
Ovviamente, la carica formale di direzione lavori può non coincidere - anche se dovrebbe - con la figura che dirige materialmente il cantiere.
ciao!