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la carica formale di Direttore dei Lavori può essere assunta solo da tecnici abilitati del settore edilizio, che siano in possesso di uno dei seguenti titoli:

- geometra
- architetto
- ingegnere
- perito edile

e che siano iscritti presso il relativo ordine professionale (devono quindi aver sostenuto e superato l'esame di abilitazione professionale e devono essere in possesso dell'indispensabile timbro professionale).

Non ne sono sicuro, ma credo che per opere ad elevata ingegnerizzazione, come la realizzazione di ponti e infrastrutture, la direzione lavori (oltre che la progettazione) è di esclusiva competenza degli ingegneri con specifica qualifica (strutturista).

Ovviamente, la carica formale di direzione lavori può non coincidere - anche se dovrebbe - con la figura che dirige materialmente il cantiere.

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