La Redazione Consiglia

I migliori articoli su Arredamento.it

iva 4% novità?

#1
avete avuto notizie sull iva 4% e su quali materialiè applicabile?
a me hanno fatto un casino
piastrelle iva20
vasca idro iva 4

perche non lo so ma la legge è ad interpretazione non esiste una vera e propria lista di prodotti sui quali si applica e su quali no!?????????????? :roll:

#2
I prodotti venduti all'utilizzatore finale sono da vendersi con IVA al 20%. Non esiste nè IVA al 10% nè IVA al 4%.
L'IVA al 4% è solo sulla prima casa acquistata da impresa costruttrice.
L'IVA al 10% è solo per le opere di ristrutturazione ed eventuali materiali se questi ultimi non sono rilevanti ai fini dell'importo complessivo del lavoro.
Chi applica aliquote diverse... sbaglia..
Ciao.

Mi correggo, l'IVA al 4 e al 10 esiste (iva al 4% su verdura, pane o carne, iva al 10 su fiori, ristoranti e alberghi) ma non credo sia il caso in questione.

#3
non credo sia cosi.
dal sole24ore

Sto acquistando la mia prima casa (in costruzione) da un'impresa, per ora ho solo un preliminare di compravendita: posso acquistare del materiale per la sua ultimazione con Iva al 4 per cento? Quali documenti eventualmente mi saranno richiesti? [188039] Lettera Firmata - ROVIGO

-


La risposta è affermativa. In questo caso, la richiesta di acquisto dei beni finiti deve essere accompagnata da una dichiarazione in cui il lettore indichi di avere stipulato un preliminare di compravendita e alleghi una copia fotostatica del permesso di costruire rilasciato dal comune all'impresa di costruzione.

#4
sempre dal sole

Sono socio di una cooperativa edilizia che ha dato in appalto il lavoro di costruzione degli immobili a un'impresa edile; questa impresa ha indirizzato noi soci, per la scelta dei materiali come piastrelle, marmi, scale, parquet eccetera, verso un rivenditore il quale ha fatturato le eventuali differenze di materiale scelto fra quanto prevedeva il capitolato e quanto voleva invece acquistare il cliente, direttamente al socio assegnatario dell'immobile. Personalmente ho acquistato scale in pietra con lavorazione e finitura diversa da quella prevista, rivestimenti in marmo, pavimenti in cotto e parquet di costo superiore rispetto al capitolato, pertanto ho ricevuto da questo rivenditore fatture sulle differenze di materiale con aliquota al 20 per cento. In seguito a una dichiarazione che ho firmato per richiesta Iva 4% su fatture emesse e/o da emettere, ho chiesto nota di variazione Iva sulle fatture dal fornitore il quale non ha ritenuto opportuno provvedere in merito dicendo che sulle varianti di capitolato è in vigore l'aliquota del 20 per cento. Ho fatto quindi domanda di interpello all'agenzia delle Entrate, che mi ha risposto ufficialmente dicendo che ho diritto all'Iva al 4% come prima casa anche sul materiale extra capitolato; ma nell'interpello è stato precisato: "non possono in ogni caso essere assoggettate all'aliquota Iva del 4% le fatture relative all'acquisto da parte del soggetto istante di materie prime e semilavorate, risultando per tali beni esclusivamente l'aliquota ordinaria del 20%, indipendentemente dalla circostanza che i medesimi siano utilizzati per la costruzione della prima casa". Chiedo se i materiali che ho acquistato rientrano nella categoria dei beni finiti o in quella dei semilavorati e nel caso rientrassero in quella dei semilavorati, vorrei sapere perché il parquet di capitolato che va a formare con tutto il resto il costo globale dell'immobile è poi pagato con Iva 4 per cento (in quanto per la casa nel suo complesso ho diritto a questa aliquota) mentre la differenza del parquet che ha un costo superiore, ma che rientra comunque sempre nel complesso della prima casa, dovrebbe avere un'aliquota diversa? [187232] Silvia Tissi - MONTEMURLO

-


Tutti i materiali acquistati dal lettore non possono essere considerati beni finiti, ma rientrano nella categoria delle materie prime e semilavorate. In merito all'identificazione dei cosiddetti beni finiti, secondo costante orientamento ministeriale si deve aver cura che anche successivamente al loro impiego non perdano la propria individualità, pur incorporandosi nell'immobile. "Il bene finito, infatti, è tale in quanto pur incorporandosi nella costruzione, è comunque riconoscibile e non perde le proprie caratteristiche, tanto da essere suscettibile di ripetute utilizzazioni" (si veda la risoluzione del 30 marzo 1998, n. 22/E). In questo caso, è dunque corretto che sia applicata l'aliquota ordinaria del 20% per l'acquisto di rivestimenti in marmo, cotto e parquet, non essendoci alcuna ipotesi agevolativa per queste operazioni. L'unica possibilità di fruire dell'aliquota ridotta del 4% per il lettore, è legata alle commissioni dei contratti d'appalto o d'opera; in questo caso, infatti, l'impresa commissionaria acquisterà i materiali con aliquota del 20% e rifatturerà la propria prestazione comprensiva dei materiali con aliquota ridotta del 4 per cento.

#7
Iva in edilizia

Abitazioni - prima casa – aliquota iva agevolata del 4 %.

Le disposizioni in essere riservano la agevolazione dell’Iva al 4 % solo all’acquisto ed alla costruzione della prima casa

Primo caso: Compravendita di prima casa

La agevolazione dell’aliquota del 4 % si applica all’acquisto della prima casa costitutita da una casa di abitazione non di lusso secondo i criteri dei dettati dal Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 2 Agosto 1969. Non assume rilevanza la natura del soggetto cedente che può essere sia una impresa costruttrice che un qualsiasi soggetto passivo IVA.

Secondo caso: Appalto relativo alla costruzione della prima casa

E’ stabilita l’aliquota agevolata del 4 % per gli appalti aventi per oggetto la costruzione della prima casa.

Naturalmente deve trattarsi di appalto relativo alla costruzione di un edificio contenente solo la prima casa e le eventuali sue pertinenze, mentre nel caso in cui un privato stipuli un appalto unico e con prezzo inscindibile per la costruzione di un edificio abitativo contenente più unità immobiliari, una delle quali costituisce la sua prima casa, si applica la aliquota del 10% (circolare 1/e del 2 marzo 1994).

La aliquota del 4 % si applica anche in riferimento alla ricostruzione della prima casa a seguito della demolizione della precedente unità immobiliare dovuta ad un sisma od alle calamità naturali. (Risoluzione numero 164/e del 30 Ottobre 1998).

La aliquota del 4 % si applica ai contratti di appalto relativi ai lavori effettuati per l’ampliamento della prima casa, purché ricorrano le seguenti due condizioni : 1. I locali di nuova costruzione non devono configurare una nuova unità immobiliare né devono essere di consistenza tale da poter essere successivamente destinati ad una autonoma unità immobiliare. 2. Anche dopo l’ampliamento permangono le caratteristiche non di lusso dell’immobile. (Circolare Ministeriale numero 219 del 30 novembre 2000).

Anche ai subappalti è applicabile lo stesso trattamento di aliquota agevolata del 4 % riservato all’appalto principale in considerazione del fatto che anche essi concorrono alla realizzazione del bene finale. (Circolare numero 20 del 21 febbraio 1973).

Nel caso in cui un privato stipuli un contratto di appalto per la costruzione della prima casa e provveda personalmente all’acquisto dei materiali per la costruzione l’aliquota iva applicabile per l’acquisto dei beni escluse le materie prime ed i semilavorati è quella del 4 %. (numero 39 della tabella A parte seconda allegata al Dpr 633/1972 )

[Il numero 39 recita così:
39) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, effettuate nei confronti di soggetti che svolgono l'attività di costruzione di immobili per la successiva vendita o di soggetti per i quali ricorrono le condizioni richiamate nel numero 21), nonché alla realizzazione delle costruzioni rurali di cui al numero 21 bis)]

Alcune domande:
1. La casa è di nuova costruzione o è una ristrutturazione??
2. Hai fatto un contratto di appalto dei lavor??

#8
Forniture di materiali

Sono soggette ad aliquota IVA agevolata del 4 % gli acquisti relativi a:

beni, escluse le materie prime e semilavorati forniti per costruire i fabbricati di cui all’art. 13 della legge “Tupini” . I’agevolazione compete sia nel caso in cui l’acquisto del materiale sia effettuato dal privato che costruisce la casa in economia, cioè acquistando direttamente il materiale e stipulando l’appalto solo per i lavori di costruzione, sia nel caso in cui l’impresa costruisca in proprio un fabbricato avente le caratteristiche previste dall’articolo 13 della legge n. 408 del 1949, sia quando l’impresa in qualità di appaltatrice dell’intera opera o di titolare del contratto di sub-appalto, acquista il materiale occorrente per realizzare l’opera. ( n. 24) della Tabella A, parte seconda, allegata al Dpr n. 633 del 1972 )

Per essere più chiari in riferimento alla configurazione dei beni il cui acquisto è agevolato con la aliquota del 4 % gli stessi devono concorrere alla costruzione del fabbricato e devono incorporarsi strutturalmente e funzionalmente nello stesso, senza perdere la loro individualità.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si possono indicare i seguenti prodotti:

porte e finestre;
lavandini e rubinetti;
impianti igienici;
caldaie degli impianti di riscaldamento;
contatori della luce e del gas;
caminetti;
ascensori e montacarichi;

Il Ministero delle Finanze ha precisato che per godere dell’aliquota ridotta del 4 per cento, l’acquirente privato o impresa, deve rilasciare sotto la propria responsabilità apposita dichiara­zione al venditore.

Sono soggette ad aliquota IVA ordinaria del 20 % gli acquisti relativi a:

A. quei beni che nella costruzione perdono la loro individualità, e precisamente:

materiali inerti
leganti
laterizi
manufatti e prefabbricati in gesso o in cemento
materiale per pavimentazione interna o esterna o per rivestimenti
materiali di coibentazione, impermeabilizzazione, e tc
acciaio

(articolo 36, quarto comma, n. 12 e 15 del Dl 30 agosto 1993)

B. i beni finiti, individuati al precedente paragrafo se sono acquistati per essere impiegati nella costruzione di fabbricati di lusso.

#9
la casa è una nuova costruzione
il contratto di appalto non l'ho fatto con nessuno ma ciascuna impresa che ha lavorato in casa mia mi ha applicato iva al 4 %
le finestre che ho acquistato mi hanno fatturato al 4%
il montatore di piastrelle mi fatturerà al 4%
il marmista che ha realizzato i gradini in pietra serena mi ha fatturato al 4%

il rivenditore di materiali per bagno quindi piastrelle sdanitari etc non ha le
idee molto chiare per quello che riguarda quali materali sono ivabili al 4 e quali no
dove posso trovare un elenco di questi materiali ?

#10
Capisco che ora cominci a diventare un po' complicato....
A me sembra di capire che i prodotti assoggettabili siano quelli che un domani, potresti portare via (anche se prima ho fatto l'esempio di un ascensore...). Io le piastrelle dubito che tu possa portarle via... Per i sanitari invece pare di sì. NOn trovo elenchi che possano aiutarti.
Da tutto ciò vorrei chiarire una cosa:
se si sta costruendo casa, in ALCUNI casi è possibile usufruire di IVA agevolata la 4%;
se si sta ristrutturando casa, in ALCUNI casi è possibile usufruire di IVA agevolata la 10%;
in tutti gli altri casi non è possibile usufruire di agevolazioni.

#11
e fin qui allora potrei trovare riscontro con quello che mi hanno detto
ciooè piastrelle iva 20 vasca idro 4

quindi il mobiletto del bagno con il lavandino incorporato dovrebbe averla al 4 essendo un bene che non va ad incorporarsi con l'edificio giusto?
e allora perche su quello mi applicano il 20%???


dove hai preso queste info Franco?
io non sono riuscita a trovare niente!!

#13
forse hai ragione
il dubbio ora che ho è
il marmista che mi ha venduto i gradini in pietra e mi ha fatturato al 4% ha sbagliato!!!
mi sa di si

intanto grazie mille per le info.

#14
millina03 ha scritto:forse hai ragione
il dubbio ora che ho è
il marmista che mi ha venduto i gradini in pietra e mi ha fatturato al 4% ha sbagliato!!!
mi sa di si

intanto grazie mille per le info.
Ha fatto anche i lavori?? Se sì per me ha fatturato giustamente al 4%. Se invece così non fosse... tu hai risparmiato un po' di soldi... meglio così... :wink:

#15
l'unico lavoro che ha fatto è tagliare la pietra
poi dal trasporto al montaggio lo ha fatto il piastrellista.
quindi meglio cosi ho risparmiato.
ma non è responsabilità sua accertarsi che io abbia il diritto o meno di tale agevolazione?io gli ho rilasciato l'autocertificazione ma doveva essere lui a dirmi che non ne potevo usufruire o sbaglio?