ela78 ha scritto:
les mi posti gli estremi di questa legge, perchè sincerametne non me la ricordo... eppure facevo le paghe all'epoca...
da inet:
I lavoratori dipendenti non possono più ricevere un indennizzo sostitutivo per le ferie inderogabili non godute
Con la nuova normativa il periodo annuale minimo, e irrinunciabile, di ferie retribuite passa da tre a quattro settimane. Se tali ferie non vengono sfruttate, non possono più essere sostituite con un corrispettivo in denaro. Ciò non vale in caso di cessazione del rapporto di lavoro, perché le ferie arretrate vengono saldate nel trattamento di fine rapporto.
La riforma della disciplina dell'orario di lavoro
Generalità: la disciplina vale per tutti i lavoratori a prescindere dalla qualifica e non tiene conto di alcuna eccezione con cui, norme speciali, limitavano la durata del periodo feriale.
Inderogabilità peggiorativa: avendo stabilito un periodo minimo di godimento, non potranno sopravvenire regolamentazioni che impongano un periodo feriale inferiore alle quattro settimane all’anno.
Derogabilità migliorativa: sono esplicitamente previste per i contratti collettivi delle condizioni che migliorino la durata e/o la collocazione nell'anno delle ferie. Naturalmente, nulla impedisce al contratto individuale di alterare in senso migliorativo la disciplina legale delle ferie.
Chi può usufruire di cosa?
Le condizioni favorevoli sono esplicitamente riferite alla contrattazione collettiva, anche se la norma non esclude il contratto individuale dalla possibilità di convenire condizioni migliorative.
In cosa consiste il miglior favore?
Nella maggior durata del periodo di ferie e nella possibilità, in caso di mancato godimento di tale ulteriore periodo, di sostituirlo con un’indennità finanziaria, ovvero un compenso in denaro.
Si viene così a creare un doppio regime regolatorio:
- quello delle ferie legali caratterizzato dalla non sostituibilità, e
- quello delle ferie contrattuali che, oltre a consentire un periodo feriale maggiore, cioé incrementativo del periodo minimo irrinunciabile di quattro settimane, permette anche un'eventuale sostituzione con un indennizzo.
Infine, va osservato che, se il contratto collettivo non dichiara espressamente la sostituibilità con un corrispettivo monetario del periodo feriale aggiuntivo, anche quest’ultimo va considerato insostituibile.
I risarcimenti: ricadute fiscali e previdenziali
Riepilogando, dunque, la nuova disciplina stabilisce che le ferie non godute non potranno più essere indennizzate, ovvero convertite in denaro; il lavoratore ha diritto a un periodo annuale di ferie di almeno quattro settimane. Tale periodo minimo é irrinunciabile e non sostituibile con la relativa indennità per ferie non godute, fuorché non termini il rapporto di lavoro. Pertanto, al di fuori dell'ipotesi di risoluzione anticipata del rapporto del lavoro, il periodo feriale minimo legale non può essere sostituito da alcuna indennità sostitutiva delle ferie non godute.
Ma cosa succede se, per qualsiasi motivo non riconducibile alla volontà del datore di lavoro, le ferie obbligatorie non vengono godute? Ebbene, si pone il problema del risarcimento del danno. In tal caso, a partire dal 29 aprile 2003, data di entrata in vigore del Decreto Legislativo numero 66/2003, si applicano i criteri generali di risarcimento del danno, anche per quel che riguarda l’onere della prova. Spetterà al lavoratore dimostrare l’entità del danno subito, ma essendo quest’ultimo attinente solo alla sfera esistenziale, il lavoratore non potrà ottenere riconoscimento e pagamento dell’indennità sostitutiva per le ferie non godute, ma godrà esclusivamente del risarcimento del danno, nel senso più stretto del termine.
Per quanto riguarda l’aspetto fiscale, secondo l’art.6 D. Lgs. 29 Settembre 1997 n.314, non sono imponibili proventi e indennità ottenute, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento del danno.
Da quanto si è detto sopra, ne consegue che, sul piano previdenziale, gli enti previdenziali non potranno assoggettare a contributi l’indennità sostitutiva delle ferie non godute