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Pannelli solari per acqua calda

#1
E' vero che sono obbligatori?
Il termo-tecnico ha considerato nel progetto del mio appartamentino un impianto degno di Buckingam Palace con boiler e pannellei per l' acqua calda...
Sapete se mi sta fregando?
Guardate al futuro perchè è lì che passerete il resto dei vostri giorni.

#2
Ciao, dai un'occhiata a questo:
La finanziaria 2008 prevede disposizioni finalizzate a promuovere il risparmio energetico e il rispetto ambientale.

Le novità principali riguardano il potenziamento delle fonti rinnovabili e le nuove costruzioni . Oltre alla conferma degli sgravi ICI per chi installa impianti a fonte rinnovabile e agli incentivi per chi sostituisce le vecchie caldaie con impianti ad alta efficienza, sono previsti sgravi del 55%, fino a un massimo di 60 mila euro, sulle spese sostenute per cambiare gli infissi e isolare le pareti (allo scopo di ridurre le dispersioni termiche) e per installare pannelli solari (allo scopo di riscaldare l’acqua).

La finanziaria 2008 prevede inoltre l’obbligo, per chi progetta una nuova costruzione, ai fini dell’ottenimento della concessione, di presentare la certificazione energetica e di prevedere l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica 'pulita' per almeno 1 kilowatt per ogni nuova unità abitativa.

L’art. 1, comma 282, della Legge 244/2007 prevede che per le nuove costruzioni che rientrano fra gli edifici di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, il rilascio del certificato di agibilità al permesso di costruire è subordinato alla presentazione della certificazione energetica dell’edificio.

Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 6 del DLgs 192/2005, gli edifici di nuova costruzione e quelli di superficie superiore a 1000 metri quadrati interessati da ristrutturazione integrale, devono essere dotati, al termine dei lavori, di un attestato di certificazione energetica.

L’art. 1, comma 288, prevede infatti che, a decorrere dall'anno 2009, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di attuazione del DLgs 192/2005, il rilascio del permesso di costruire sarà subordinato alla certificazione energetica dell'edificio - come previsto dall'articolo 6 dello stesso DLgs 192/2005 - nonché delle caratteristiche strutturali dell'immobile finalizzate al risparmio idrico e al reimpiego delle acque meteoriche.

Il successivo comma 289 dell’art. 1 della Finanziaria 2008, modificando l’art. 4 del Testo Unico dell’Edilizia (Dpr 380/2001), dispone che, sempre dal 1º gennaio 2009, i regolamenti edilizi devono prevedere, ai fini del rilascio del permesso di costruire per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW.
Inoltre, al fine di responsabilizzare i cittadini sull'importanza degli interventi ambientali, è stato promosso 'Un centesimo per il clima', un fondo alimentato dalle donazioni volontarie di un centesimo di euro ogni litro di carburante acquistato alla pompa e ogni 6kWh di energia elettrica consumata, che è pensato per finanziare le politiche della mobilita' sostenibile, le fonti rinnovabili e le politiche di contrasto dei cambiamenti climatici.

Sono poi previste detrazioni, fondi e interventi per la tutela di flora, fauna e paesaggi di pregio, oltre all'istituzione di un corpo 'speciale' della Guardia Forestale contro i reati ambientali, un fondo ''di solidarieta' per la lotta alla disparita' di accesso alle risorse idriche'', e un progetto di recupero delle ferrovie dismesse per trasformarle in una ''rete di itinerari ciclo-turistici''.

Per quanto riguarda l’incentivazione delle fonti rinnovabili, la Finanziaria 2008 ha introdotto novità sui certificati verdi. L’art. 2 c. 144 sancisce che la produzione di energia elettrica, mediante impianti alimentati da fonti rinnovabili e di potenza nominale media annua superiore a un MW, è incentivata mediante il rilascio di certificati verdi. Per impianti di potenza nominale media annua non superiore ad 1 MW, si ha diritto, in alternativa ai certificati verdi, su richiesta del produttore, a una tariffa onnicomprensiva di entità variabile a seconda della fonte, per un periodo di quindici anni. L’art. 2 c. 147 prevede che, a partire dal 2008, i certificati verdi abbiano un valore unitario pari ad un MWh e vengono emessi dal Gestore dei Servizi Elettrici in numero pari al prodotto della produzione netta di energia elettrica da fonti rinnovabili moltiplicata per il coefficiente, riferito alla tipologia della fonte. Inoltre, l’art. 2 c. 150 afferma che devono essere stabilite le modalità per l’estensione dello scambio sul posto a tutti gli impianti alimentati con fonti rinnovabili di potenza nominale media annua non superiore a 200 kW.

E’ previsto inoltre che gli impianti fotovoltaici, di cui sono responsabili gli enti locali, rientrino nella tipologia di impianti con integrazione architettonica per l’applicazione delle tariffe incentivanti. L’autorizzazione per la costituzione e l’esercizio degli impianti fotovoltaici di cui sono responsabili gli enti locali, anche se ubicati in posti diversi, è rilasciata tramite un procedimento unico.
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